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C.M. 25/03/1994 n. 13/E

- Reti di erogazione di servizi pubblici. Gli artt. 46 e 47 disciplinano la tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie. In particolare, l'art. 46 reca al primo comma la previsione generale delle fattispecie impositive, sorbendo nell'ambito dello stesso meccanismo di tassazione forfetaria indicato dal successivo art. 47, occupazioni che, nel vigore della previgente normativa, erano tassate autonomamente e con criteri diversi da quelli previsti peri cavi e le condutture. Infatti, nel concetto di "impianti" va compreso ogni altro tipo di occupazione, anche superficiale, che sia destinata alla manutenzione delle reti e alla erogazione di pubblici servizi, come ad esempio, le camerette, i pozzetti, le cabine telefoniche ed elettriche, ecc. Il secondo comma dello stesso articolo, confermando la previgente normativa attribuisce ai Comuni e alle Province la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ciò, ovviamente, per motivi di pubblico interesse. Il medesimo comma prevede, altresì che la spesa è a carico degli utenti qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite. L'art. 47 detta i criteri di tassazione per le ipotesi di occupazione indicate nell'art. 48 stabilendo, al primo comma, che il tributo deve essere determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o Provinciali, per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la tassazione va effettuata sulla base dei seguenti limiti minimi e massimi:

a) per le strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;

b) per le strade Provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione. Dal combinato disposto di cui ai commi predetti si ricava che:

1) il computo della superficie tassabile deve essere effettuato con riferi mento solo alle strade e non anche alle aree facenti parte del territorio comunale o Provinciale;

2) la tassazione forfetaria deve riferirsi alla strada effettivamente occupata, nel senso che essa, a prescindere dall'entità dell'occupazione (numero dei cavi, delle condutture o degli impianti dislocati lungo il percorso stradale), va determinata in relazione alla superficie, rapportata al km lineare, interessata dall'occupazione medesima. Ad esempio: lunghezza della strada km 5; occupazione ml 1.300; tassazione da riferirsi a 2 chilometri lineari. Va, comunque, precisato che, ove sulla strada insistano più occupazioni di entità inferiore al km lineare, queste non vanno sommate tra loro fino al raggiungimento dell'unità di misura, ma la determinazione forfetaria della tassa va operata con riferimento a ciascuna di esse. Ad esempio: lunghezza della strada: km lineari 5; occupazioni ml 300 per ogni chilometro; tassazione da riferirsi a km lineari 5 anzichè 2;

3) gli importi di cui alle lettere a) e b) rappresentano non tariffe, ma misure di tassazione e sono graduabili per categoria di strade, ai sensi del combinatodisposto di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 42. Il comma 2-bis dell'art. 47 disciplina le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; per tali occupazioni la norma prevede una tassazione forfetaria nel limite massimo di L. 50.000, a prescindere dalla loro effettiva consistenza. In proposito va precisato che per "occupazioni di suolo pubblico" si intendono non solo le occupazioni superficiali ma anche, ovviamente, quelle del sottosuolo o soprassuolo pubblico. Va, altresì precisato che la tassazione si riferisce a quei manufatti, di proprietà del privato, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse; sono, invece, comprese nella tassazione forfetaria di cui al secondo comma, in capo ai titolari delle condutture e degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi, gli allacci o innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, dai predetti titolari. È, infine, opportuno far presente che, analogamente a quanto previsto per le misure di cui al secondo comma, la tassazione deve essere graduata in rapporto alle categorie stradali previste dal regolamento e che detta tassa zione, avente carattere annuale, si applica distintamente per ogni tipo di allaccio o innesto. Il secondo comma dell'art. 47 reca i criteri di tassazione, anch'essa forfetaria, delle occupazioni realizzate con seggiovie e funivie precisando che la tassa annuale deve essere determinata, fino a un massimo di 5 km lineari, entro i limiti minimi e massimi di lire 100.000 e lire 200.000, con la maggiorazione, per ogni km o frazione superiore a 5 km, da lire 20.000 a lire 40.000. In proposito, appare opportuno far presente che, tenuto conto della peculiarità della fattispecie impositiva, il principio della graduazione della tassazione, pur espressamente previsto dall'art. 42, sesto comma, per tutte le ipotesi di cui all'art. 47, non si rende, di fatto, applicabile. Il successivo quarto comma, confermando l'analoga disposizione recata dalla previgente normativa, stabilisce che gli enti impositori che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa di cui trattasi, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. Il quinto ed ultimo comma dell'art. 47, reca i criteri di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni temporanee di cui all'art. 48, in derogaalle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 45. In particolare, il predetto comma stabilisce che, per le occupazioni temporanee con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o soprassuolo pubblico fino a 1 km lineare, la tassa, qualora la durata delle occupazioni stesse non sia superiore a trenta giorni, è dovuta nella misura complessiva determinata dall'ente impositore tra il limite minimo di lire 20.000 e il massimo di lire 50.000 per i Comuni compresi nelle prime tre classi, e di lire 10.000 e lire 30.000 per i Comuni appartenenti alle altre due classi e perle occupazioni dello stesso tipo realizzate sul suolo o soprassuolo Provinciale. Il medesimo comma prevede, inoltre, determinati correttivi alla tassazione innanzi indicata fissando maggiorazioni in rapporto alla superiore estensione e durata delle occupazioni. In particolare, stabilisce che, ove le occupazioni superino il km lineare, alla misura di tassazione determinata dall'ente in via ordinaria si applica una maggiorazione del 50 per cento; ulteriori maggiorazioni della tassa si applicano, rispettivamente nella misura del 30, 50 e 100 per cento, qualora la durata delle occupazioni stesse sia non superiore a novanta giorni, superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, oppure di durata maggiore. Anche per le ipotesi di occupazione di cui all'art. 47 si applicano i criteri di graduazione della tassazione previsti dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 42, in relazione all'importanza delle strade occupate.

- Distributori di carburante e tabacchi. L'art. 48 reca la disciplina e i criteri di tassazione delle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi. Il primo comma di detto articolo prevede, per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti e i relativi serbatoi sotterranei, l'applicazione di una tassazione annuale sulla base di misure minime e massime, indicate nel medesimo comma, in corrispondenza delle quattro zone di importanza in cui risulta preventivamente ripartito il territorio comunale. Il secondo comma reca la medesima disposizione riferita alle occupazioni del suolo Provinciale, con la differenza che, in questo caso, per la determinazione della tassa è prevista genericamente un'unica misura minima e massima. Dalla formulazione delle sopracitate disposizioni emerge che, per le occupazioni di suolo comunale, non opera la graduazione in categoria prevista dall'art. 42, essendo la stessa assorbita da quella espressamente recata dalla disposizione di cui al primo comma; la graduazione opera, invece, per le occupazioni di suolo Provinciale, integrando la espressa previsione di cui al sesto comma dell'art. 42. I successivi commi dal 3 al 6 disciplinano le modalità di tassazione delle parti di superficie occupata dalle colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè perl'occupazione con un chiosco non superiore a mq 4. In particolare, il terzo comma stabilisce che la tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri; stabilisce, inoltre, che se tale serbatoio è di capacità superiore, la tassa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. I commi 4 e 5 recano i criteri di tassazione nell'ipotesi in cui l'impianto sia munito di due o più serbatoi di differente capacità e siano o meno raccordati tra loro. Nel caso di più serbatoi sotterranei di differente capacità, dispone il quarto comma che la tassa va determinata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi. Ad esempio: impianto dotato di tre serbatoi sotterranei raccordati tra loro la cui capacità sia rispettivamente di 3.000, 5.000 e 7.000 litri. Ipotizzando una misura di tassazione di lire 70.000, si avrà: fino a 3.000 litri = lire 70.000+1/5 di 70.000 per ogni mille litri o frazione da 3.001 a 7.000 litri. Dunque, la tassa annua sarà di lire 260.000. Alla medesima conclusione deve logicamente pervenirsi per la determinazione della tassa relativa a impianti muniti di due serbatoi sotterranei di uguale capacità. Un diverso criterio di tassazione è previsto, invece, per gli impianti muniti di due o più serbatoi non raccordati tra loro. In questo caso, il quinto comma dispone che la tassazione debba essere applicata in via autonoma per ognuno di essi. Proponendo la medesima esemplificazione di cui al comma precedente, si avrà nei confronti dei tre diversi serbatoi la seguente tassazione:

- serbatoio di 3.000 litri: tassa lire 70.000;

- serbatoio di 5.000 litri: tassa lire 70.000 + lire 28.000 (1/5 di lire 70.000 per ogni mille litri da 3.001 a 5.000 litri) = lire 98.000;

- serbatoio di 7.000 litri: tassa lire 70.000 + lire 56.000 (1/5 di lire 70.000 per ogni mille litri da 3.001 a 7.000 litri) = lire 126.000. Totale tassa dovuta perl'impianto con i tre serbatoi non raccordati tra loro = lire 294.000. Gli esposti criteri di tassazione riguardano, come si è precisato innanzi, le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè l'occupazione di un chiosco di dimensioni non superiori a 4 mq. Qualora, però, detta occupazione si estenda oltre tali limiti e comprenda l'utilizzazione di ulteriori spazi e aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di 4 mq, dispone il sesto comma che l'occupazione eccedente deve essere tassata con i criteri ordinari previsti dall'art. 44 per le occupazioni permanenti. Per le occupazioni di cui al settimo comma dell'art. 48, concernenti gli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, valgono le medesime considerazioni espresse per i distributori di carburanti in relazione ai commi 1 e 2.

 

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